Art. 10.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo).

      1. Per il finanziamento delle attività cinematografiche e audiovisive è istituito il Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo», del quale il Centro è titolare e gestore.
      2. Il Fondo è alimentato con le seguenti risorse:

          a) una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti, degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

          b) una quota percentuale del fatturato annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete, delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

          c) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni

 

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fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete internet, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione o di trasferimento dati;

          d) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori di home-video, derivante da noleggio e da vendita di videogrammi;

          e) una quota percentuale dei fatturati annui da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuti dagli esercenti cinematografici.

      3. Lo Stato partecipa e sostiene le attività del Centro con lo stanziamento di fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Stato destina alle attività al Centro la quota parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) spettante alle attività cinematografiche, ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. I fondi destinati al Centro dallo Stato non possono comunque essere inferiori alla quota del FUS spettante alle attività cinematografiche e determinata ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Centro riceve dallo Stato risorse stabilite in via quadriennale, che possono essere incrementate dalla destinazione di quote provenienti dagli introiti derivanti allo Stato dall'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalle estrazioni infrasettimanali del lotto, dei giochi e delle lotterie nazionali, nonché da nuovi e ulteriori stanziamenti di risorse decisi dallo Stato.